30 dicembre 2020

Cos’è e a cosa serve la certificazione F-gas

Buongiorno cari tecnici!

Partiamo subito con lo spiegare che cos’è la certificazione F-GAS: è il documento che attesa l’idoneità di imprese e lavoratori a gestire i gas fluorurati che sono responsabili dell’effetto serra.

In modo particolare le imprese che gestiscono ed effettuano le attività di installazioni e manutenzione di impianti sono obbligate ad ottenere il certificato.

La normativa legata alla certificazione FGAS è la D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che disciplina chi obbligatoriamente deve possedere la certificazione ed i gas fluorurati ad effetto serra e che ha sostituito e integrato il vecchio D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Il regolamento

Iniziamo con il fare chiarezza: il D.P.R., quando si riferisce al Registro, svolge i seguenti obiettivi:

  1. disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate; in questo modo può assicurare a tutti i soggetti sia le ultime notizie e le informazioni sulle attività disciplinate dallo stesso decreto, sia la trasparenza delle attività medesime;
  2. disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati; per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

Obbligo di iscrizione al Registro

Come già previsto dal precedente D.P.R. rimane l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per tutti coloro (imprese o persone) che si occupano di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

E’ la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma che gestisce e verifica il Registro.

La suddivisione del Registro è la seguente:

  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Le novità del D.P.R.

Per quanto concerne le novità introdotte dal nuovo D.P.R. ci sono:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

Inoltre i certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

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