17 marzo 2020

Regolamento F-Gas: divieti in vigore dal 1° Gennaio 2020

L’articolo di oggi è dedicato al settore della climatizzazione e refrigerazione (HVAC Freddo e Clima), che dal 1 Gennaio 2020 hanno visto l’uscita di nuove restrizioni con il Regolamento UE 517/2014, chiamato anche semplicemente Regolamento FGAS.

È un regolamento basato se una serie di limitazioni e veri e propri divieti relativi a tutte quelle operazioni che vedono coinvolti i refrigeranti a GWP (acronimo di Global Warming Potential – potenziale di riscaldamento globale) maggiore o uguale a 2500, nello specifico: R404A, R507, R422D.

Il decreto rilasciato all’inizio di quest’anno è un aggiornamento applicato sul Regolamento UE 517/2004 dalla Commissione Europea per raggiungere, entro il 2030, l’obiettivo di riduzione del 79% dell’uso di HFC (idrofluorocarburi, i gas refrigeranti più comunemente presenti sul mercato) ed il macro-obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

Regolamento UE 517/2014: GLI OBIETTIVI

Come abbiamo anticipato nell’introduzione del nostro articolo, gli obiettivi finali del nuovo decreto sono:

– la graduale e definitiva scomparsa di HFC
– ad alto tasso di inquinamento ambientale
– dal mercato e, contemporaneamente,
– la diffusione di nuovi gas refrigeranti con un tasso GWP basso o nullo, come: CO2, IDROCARBURI, HFO.

Per raggiungerli entro i tempi stabiliti, la Commissione Europea ha messo in atto alcune restrizioni e divieti, che sono entrati in vigore lo scorso 1 Gennaio 2020.

Regolamento UE 517/2014: LE NUOVE RESTRIZIONI

Vediamo di seguito le limitazioni che sono state introdotte dal Regolamento Europeo per raggiungere gli obiettivi:

Frigoriferi e congelatori destinati ad uso commerciale, devono essere forniti sigillati ermeticamente e devono contenere gas HFC con un tasso GWP uguale o maggiore a 2500
– Le apparecchiature di refrigerazione fisse devono contenere HFC con tasso GWP uguale o maggiore a 2500. Sono escluse solamente le tecnologie destinate al raffreddamento di prodotti ad una temperatura uguale o inferiore a -50°.
– Gli impianti di refrigerazione ad HFC, oltre le 40 tonnellate equivalenti di CO2 (che equivalgono a 10kg di R404A/R507A), non potranno più subire interventi di assistenza o manutenzioni con gas HFC vergini con GWP maggiore di 2500. Sono escluse le apparecchiature militari e tutte quelle progettate per raffreddare diversi prodotti a temperature uguali o minori di -50°.

Regolamento UE 517/2014: LE CONSEGUENZE

Gli effetti del Regolamento F-Gas sull’industria HVAC&R sono dunque la graduale scomparsa degli HFC ad alto GWP dal mercato della refrigerazione ed una diffusione crescente di refrigeranti a GWP bassissimo o nullo, tra cui i refrigeranti naturali (mettere link all’articolo già pubblicato), come CO2 ed idrocarburi, e gli HFO.

Compresi gli obbiettivi macroscopici e le conseguenti restrizioni per raggiungerli, dobbiamo tenere in considerazione quei gas che inevitabilmente verranno eliminati dal mercato, nel dettaglio ci si riferisce a R404A e il R507A. Tali gas fanno parte degli idroclorofluorocarburi (HCFC), la famiglia di gas più nociva per l’ozono e con GWP maggiore a 2500.

Ormai sono banditi da ogni tipo di utilizzo, gli unici impianti che non subiranno cambiamenti importanti sono quelli di piccola potenza (carica refrigerante inferiore a 40 tonnellate equivalenti di CO2, ovvero pari a 10kg di R404A/R507A).

L’unica limitazione sarà il prezzo che negli ultimi mesi si è incrementato di molto, dai 35/45 euro prezzo attuale per 1 kg di gas R404A nuovo.

L’altra soluzione è intervenire diversamente:

- Sostituire le attrezzature con nuovi apparecchi che utilizzino refrigeranti naturali o altro refrigerante HFC nel rispetto dei suddetti limiti;
- Modificare/Adattare (ove tecnicamente possibile) le attrezzature per l’utilizzo con un nuovo refrigerante a GWP inferiore a 2500, con l’obbiettivo finale della sua sostituzione completa e smaltimento del vecchio secondo i termini di legge;
- Mantenere le attrezzature in funzione operando assistenza e manutenzione unicamente con refrigerante rigenerato (il cui uso sarà consentito fino al 31.12.2029).

Fonte: Anima – Confindustria meccanica varia

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