15 maggio 2020

Proroga certificazione FGAS: tutto ciò che devi sapere

Il Coronavirus ha portato importanti conseguenze tutti i settori del nostro mercato, compreso per i nostri cari termoidraulici e tutti coloro che sono coinvolti in attività legate ai gas fluorurati.

Infatti, con l’articolo di oggi, vogliamo fare un po’ di chiarezza in merito alla proroga per i certificati FGas rilasciata dal Ministero dell’Ambiente tramite il Decreto del 17 Marzo “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”, che è stato ulteriormente rivisto e modificato proprio nei primi giorni di Maggio.

NORMATIVA FGAS 146/2018 e PROROGA SCADENZA CERTIFICAZIONE FGAS

Il nuovo decreto, emanato in versione aggiornata nel 2019, prevede la regolamentazione delle iscrizioni al REGISTRO TELEMATICO di tutte le aziende o persone che svolgono funzioni lavorative a contatto con i gas fluorurati.

Infatti, il Decreto vuole proprio porre una rigida disciplina e controllo su tutte le aziende e persone impegnate in attività di assistenza, manutenzione, installazione (e altro) di strumenti e apparecchi che contengono i gas fluorurati.

Per questo, considerando l’attuale pandemia globale, il Governo ha deciso di intervenire anche in supporto della categoria dei Termoidraulici e a tutti coloro che sono impegnati in lavori connessi al trattamento dei gas fluorurati.

Infatti, il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato, lo scorso 08 maggio, che i Certificati FGAS in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio, mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria, spostando così la scadenza inizialmente comunicata del 30 giugno.

PROROGA CERTIFICATI FGAS

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare Tecnica – mettiamo link pdf – a tutte le aziende, enti, organismi di certificazione, associazioni ed anche ad Accredia, in cui invita ulteriormente tutti gli Organismi di Certificazione a posticipare fino alla fine della pandemia tutte le attività di NUOVA certificazione di persone in ambito FGAS.

Nella Circolare emerge che:

i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio resteranno validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza sanitaria. Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi. – Fonte: Accredia

Solo in casi di estrema necessità lavorativa, sono previsti precisi moduli online per poter effettuare gli esami di certificazione, come scritto nella Circolare pubblicata da Accredia lo scorso 16/04/2020, che ha l’obiettivo regolamentare e valutare, durante la pandemia, la conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17024 la UNI EN ISO/IEC 17065 e la UNI EN ISO/IEC 17021.

Secondo quest’ultimo documento, tutti i CAB (Organismi che svolgono servizi di valutazione della conformità) devono rispettare alcune regole, per esempio:

- Inviare ad ACCREDIA tutte le Certificazioni rilasciate tramite esami in remoto
- Mantenere registrazioni degli esami orali condotti
- Sono posticipate al termine dell’emergenza sanitaria, tutte le prove di esame pratiche, salvo casi di estrema necessità lavorativa.

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