15 agosto 2019

DPR 146/2018: Nuove attenzioni per l'ambiente, nuove regole, nuovi obblighi

DPR 146/2018: NUOVE ATTENZIONI PER L’AMBIENTE, NUOVE REGOLE, NUOVI OBBLIGHI

Partiamo dalla base!

Il DPR 146/2018 è stato redatto in sostituzione del DPR 43/12 ed ha come obiettivo ultimo quello di regolamentare strettamente non solo l’utilizzo, ma anche la vendita, dei gas fluorurati ad effetto serra. Infatti, è per questo motivo che viene più comunemente chiamato DECRETO FGAS.

Vediamolo nel dettaglio.

PERCHE’ E’ NATO IL DECRETO?

Il DPR 146/2018 nasce in Europa, di comune accordo tra tutti gli stati membri, perché ha come focus la proposta di strategie e regole che possono migliorare la salute del nostro ambiente.

Infatti, la prima minaccia per quest’ultima, è proprio il riscaldamento globale, che è ormai un fatto tremendamente palese nella nostra vita di tutti i giorni.

La prima causa del riscaldamento globale è proprio il gas ad effetto serra.

A livello europeo dobbiamo considerare due norme che sono in vigore:

  • Il Regolamento F-Gas
  • la Direttiva MAC (Mobile Air Condition systems)

Nello specifico, il primo regolamento, si è posto un obiettivo molto alto, ma necessario: ridurre del 79% i gas fluorurati entro il 2030. Ci rimangono 11 anni.

A tal proposito sono state istituite delle misure, una tra queste proprio il DPR 146/2018, perché è necessario tenere traccia di tutte le emissioni tramite l’apposito Registro, condurre la corretta formazione e certificazione degli operatori che maneggiano tali gas.

La Direttiva MAC, invece, da gennaio 2011 si propone di regolamentare l’uso dei gas refrigeranti negli impianti di condizionamento dei veicoli. La legge stabilisce l’utilizzo di un gas che abbia un basso impatto sull’ambiente. Infatti, sono utilizzabili esclusivamente gas che abbiano un potenziale di riscaldamento globale sotto i 150 Gwp (per esempio HFO 1234yf).

COSA PREVEDE IL DECRETO?

Con la nascita del DPR 146/2018 è nata la nuova BANCA DATI dei gas fluorurati, alla quale tutti gli operatori e tutte le imprese impegnate nel trattamenti di FGAS, devono comunicare i dati di vendita entro e non oltre il 24/07/2019.

Vi siete ricordati di farlo?

La normativa prevede, inoltre, che

  • tutte le apparecchiature che contengono FGAS devono essere sigillate ermeticamente, cioè chiuse con connessione permanente
  • gli FGAS possono essere venduti agli utenti finali, solo se dimostrato che l’installazione è effettuata da personale tecnico CERTIFICATO
  • tutte le imprese/operatori che vendono/comprano FGAS devono dimostrare di avere la certificazione per poterlo fare.

E qui entriamo nel territorio della Banca Dati.

Infatti, come segnalato nel paragrafo precedente, tutti i dati di vendita devono essere a lei comunicati.

Ne consegue che tutte le imprese/operatori coinvolti devono essersi iscritti telematicamente al Registro.

CHI HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE TALI DATI?

Tutti coloro che vendono:

1) Gas fluorurati a effetto serra ad operatori che svolgono installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS. Per tali operazioni è necessario avere l’attestato.
2) Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a:

  • utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate);
  • installatori (che indicano l’utilizzatore finale).

CHE COSA DEVE ESSERE COMUNICATO?

Innanzitutto, è bene sapere con chiarezza che la comunicazione di tutti i dati va effettuata in modalità telematica al momento della vendita.

Per la vendita di FGAS è obbligatorio comunicare alla Banca Dati:

  1. i numeri dei certificati delle imprese clienti o delle persone fisiche;
  2. quantità e qualità di gas fluorurati commercializzati.

Per la vendita di apparecchiature contenenti FGAS il DPR prevede l’obbligo di comunicare:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica di chi acquista;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

IL REGISTRO

Il registro cartaceo avrà valore legale fino al 25 settembre; successivamente tutti gli installatori, manutentori, operatori del settore FGAS trasmetteranno TELEMATICAMENTE i dati alla Banca.

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